(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 27 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 40, e' cosi' sostituito: "Art. 1 (Approvazione del programma regionale dei finanziamenti). Il programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, e' approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 31 luglio 1987 ed assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate per tale anno dal bilancio annuale e da quello pluriennale".