(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42
                         del 27 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 40, e' cosi'
sostituito:
   "Art.  1 (Approvazione del programma regionale dei finanziamenti).
Il  programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive
di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n.  13,  e'
approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 31 luglio 1987
ed assume come riferimento finanziario le disponibilita'  recate  per
tale anno dal bilancio annuale e da quello pluriennale".